La scelta del nome della vostra società rappresenta una delle decisioni più importanti che affronterete in qualità di fondatori durante la fase di costituzione. Il nome non dovrà solo rappresentare in modo fedele il vostro marchio e la vostra identità, ma anche soddisfare dei requisiti giuridici, oltre che evitare malintesi o una rappresentazione inadeguata della vostra azienda.

Occorre rispettare determinate disposizioni di legge per poter iscrivere la vostra impresa al Registro del Commercio. Il nome che sceglierete deve essere unico e diverso da altre aziende già registrate, siano esse nuove o già consolidate. Inoltre, il nome non deve violare le norme previste dalla “Direttiva interna sull’esame dell’identità aziendale”, come farebbe ad esempio un nome offensivo o fuorviante.

Libertà illimitata sulla base di requisiti precisi

Esistono requisiti specifici da soddisfare, ma i fondatori di un’azienda possono comunque scegliere liberamente un nome che rifletta i valori e lo scopo della società. Le possibilità sono infinite, fintanto che il nome non violi alcuno standard giuridico o etico.

È importante sottolineare che nel caso in cui il nome scelto venisse respinto dal Registro del Commercio, ciò rappresenterebbe una battuta d’arresto per la vostra attività. Ecco perché è fondamentale seguire alcune regole importanti nella scelta del nome della vostra società. Le considerazioni da fare di maggior rilievo includono condurre una ricerca accurata per accertarsi che il nome non sia già in uso, evitare i nomi troppo simili a quelli della concorrenza, e selezionarne uno che rappresenti fedelmente il vostro marchio e lo scopo societario.

In conclusione, la scelta del nome giusto rappresenta un passo decisivo nel costruire un marchio di successo. Ovviamente esistono requisiti giuridici da rispettare, tuttavia i fondatori di una società sono liberi di scegliere un nome che sia unico e che rifletta il loro marchio. Seguendo regole chiave, e con una ricerca accurata, potrete trovarne uno che sia legalmente conforme per l’iscrizione al Registro del Commercio e che rappresenti al meglio il vostro brand.

Regole per il nome della società

Regole generali per i nomi della società

  • Nel Registro del Commercio non possono essere presenti due imprese omonime.
  • Il nome dell’impresa deve distinguersi in modo inequivocabile dalle altre aziende iscritte in Svizzera sotto una delle seguenti forme giuridiche (Art. 951 CO).
  • Il nome non deve essere fuorviante per quanto concerne il settore in cui opera. Tale rischio sussiste quando il nome contiene uno o più elementi che fanno riferimento a un’attività, prodotto o servizio non menzionato nell’oggetto sociale o quando il nome dell’azienda fa riferimento solo a un oggetto complementare, mascherando in tal modo l’attività principale dell’entità giuridica.
  • Nella maggior parte dei casi, i nomi contenenti l’indicazione della forma giuridica non sono ammessi. A seconda delle circostanze, invertire elementi identici potrebbe non essere sufficiente per distinguere due aziende. Il nome dell’azienda non deve far insorgere dubbi in merito alla sua forma giuridica.
  • Il nome non può contenere designazioni ufficiali. Di seguito riportiamo i termini considerati designazioni ufficiali: “confederazione”, “federale”, “cantone”, “cantonale”, “comune”, “comunale” e tutti gli altri termini o le espressioni facenti riferimento ad autorità svizzere o ad attività statali o parastatali. (Art. 6 LPSt). Le designazioni e indicazioni ufficiali che possono causare fraintendimenti possono essere utilizzate solo da entità giuridiche che esercitano un’attività statale o parastatale (Art. 9 par. 2 LPSt).
  • Le designazioni geografiche sono ammesse per i nomi di aziende. Tra le designazioni ammesse (unitamente alle loro traduzioni) troviamo: nomi nazionali, territoriali e regionali; nomi di società soggette al diritto pubblico (stato, cantone, distretto, municipalità); nomi di località; espressioni generali (internazionale, estero, mondiale, globale).
  • Le designazioni nazionali, territoriali e regionali, le società soggette al diritto pubblico (stato, cantone, distretto, municipalità) e le località non possono essere utilizzate come unico elemento del nome di un’azienda.
  • L’uso di nomi di montagne, valichi, colline, fiumi, laghi o mari è ammesso.
  • Tutti devono poter essere in grado di scrivere correttamente il nome dell’azienda nel modo in cui è stato iscritto nel Registro del Commercio. Tutte le lettere, maiuscole e minuscole, dell’alfabeto latino e tutti i numeri arabi sono ammessi per comporre il nome dell’impresa; le regole grammaticali non sono vincolanti a livello ortografico.Regole ortografiche
  • Il nome dell’impresa può essere composto da lettere maiuscole o minuscole oppure da entrambe.
  • Il nome deve essere composto da caratteri latini.
  • I segni di punteggiatura sono ammessi esclusivamente come elementi del nome se combinati a lettere e numeri.
  • Non sono ammessi i soli segni di punteggiatura e le ripetizioni o combinazioni di segni di punteggiatura.
  • I particolari grafici dell’identità dell’impresa (design, logo, colore, grassetto, corsivo, ecc.) non sono ammessi nel Registro del Commercio.
  • I segni individuali possono avere un solo spazio tra loro.
  • Il nome dell’impresa non deve includere caratteri speciali.
  • I segni ammessi devono essere usati in modo uniforme anche nelle traduzioni (&, +).
  • La distinzione tra lettere maiuscole/minuscole può portare a uno scambio di identità.
  • La distinzione tra spazi (quelli tra segni o parole) può portare a uno scambio di identità.
  • La distinzione tra vocali brevi (“Umlaut” ae = ä; oe = ö; ue = ü) può portare a uno scambio di identità.
  • La distinzione tra vocali allungate (‘Umlaut’ ae = ä; oe = ö; ue = ü) non rappresenta un rischio per l’identità dei nomi di impresa che contengono un nome/cognome.
  • La distinzione tra segni diacritici (e = é = ê = ë) può portare a uno scambio di identità.
  • La distinzione tra sillabazioni diverse di concetti generici (es. ph = f; tz = z; c = k = ck, ecc.) può portare a uno scambio di identità.
  • La distinzione tra numeri traslitterati e non può portare a uno scambio di identità.Regole per il nome di una ditta individuale
  • Il cognome del titolare della ditta rappresenta l’elemento principale del nome dell’azienda (Art. 945(1) CO).
  • Il cognome deve corrispondere al cognome attuale, ufficiale e completo del titolare.
  • I doppi cognomi devono essere riportati senza trattino.
  • Se il nome della ditta contiene altri cognomi percepiti come tali, il cognome del titolare deve essere rimosso (Art. 945(2) CO).
  • I titolari di nazionalità straniera che utilizzano normalmente il cognome del coniuge al posto del proprio cognome ufficiale devono sempre indicare quest’ultimo nel nome dell’impresa.
  • Il nome della ditta non può contenere aggiunte che richiamino un legame con un’altra impresa (Art. 945 par. 3 CO) o che facciano riferimento ad altre forme giuridiche.
  • Il nome dell’impresa può inoltre includere gli altri cognomi (ovvero anche il cognome utilizzato) fintanto che quello ufficiale del titolare sia indicato in modo chiaro.
  • Le espressioni facenti riferimento a collaboratori possono essere incluse nel nome dell’impresa fintanto che la natura di ditta individuale sia chiaramente identificabile.Regole per il nome di una SA / Sagl
  • La forma giuridica (Art. 950 par. 1 CO) deve essere sempre indicata in modo completo o abbreviato (Art. 950 par. 2 CO, Allegato all’ORC), in caratteri maiuscoli o minuscoli.
  • La forma giuridica (completa o abbreviata) deve essere inclusa come elemento distanziato (uno spazio) dal nome dell’impresa.
  • L’indicazione della forma giuridica completa può essere abbinata a un altro termine fintanto che sia identificabile.
  • Il nome dell’impresa di una società commerciale o cooperativa può contenere uno o più cognomi. Il principio di veridicità non prevede che il cognome incluso nel nome dell’impresa corrisponda a quello del socio in questione.